BENEFICI PREVIDENZIALI DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

Sono vittime del terrorismo coloro che sono deceduti o abbiano subito una invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da atti terroristici o di tale matrice verificatisi nel territorio nazionale o extranazionale, nonché i loro familiari superstiti.
La legge prevede per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice riconosce una serie di benefici economici, tra cui molti di natura previdenziale.
I benefici previdenziali possono essere riconosciuti anche ai soggetti già pensionati, e sono i
seguenti:
1) Incremento della retribuzione pensionabile
Coloro che subiscono un’invalidità permanente di qualsiasi grado, il coniuge superstite e gli orfani della vittima deceduta al momento dell’evento, beneficiano dell’incremento sulle pensioni dirette previsto dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. La retribuzione pensionabile, calcolata secondo le regole generali, va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5%.
2) Aumento figurativo di 10 anni dell’anzianità contributiva
Coloro che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
L’aumento figurativo di 10 anni deve essere riconosciuto al coniuge, ai figli, e in mancanza ai
genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento
terroristico.
Il beneficio spetta al coniuge e ai figli dell’invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico, fatto salvo il caso in cui il beneficio sia stato riconosciuto, precedentemente al matrimonio o alla nascita dei figli, ai genitori della vittima.L’attribuzione della maggiorazione compete tanto ai figli esistenti al momento dell’evento terroristico, quanto ai figli nati successivamente al verificarsi dell’evento.
Per quanto riguarda il coniuge, la maggiorazione può essere riconosciuta ai soggetti con i quali vi era un rapporto di connubio al momento dell’evento, ovvero al coniuge divorziato se il divorzio è avvenuto dopo l’evento terroristico. In caso di assenza di un coniuge o di figli al momento dell’evento terroristico, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.
La maggiorazione deve essere riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel fondo nel quale è liquidata la prestazione e che, per le pensioni calcolate in forma retributiva o mista, l’aumento figurativo incrementa l’anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.
3) Diritto alla pensione diretta per i soggetti con invalidità permanente pari o superiori
all’80%

A coloro che hanno riportato un’invalidità pari o superiore all’80% viene riconosciuto il diritto
immediato a una pensione diretta che viene erogata dopo la presentazione della domanda da
parte dell’interessato.
La pensione è pari all’ultima retribuzione integralmente percepita, incrementata del 7,5%, dal
lavoratore al momento dell’evento terroristico.
Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a
contribuzione previdenziale, sono, però, escluse le somme corrisposte alla cessazione del
rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.

4) Trattamento pensionistico per i soggetti con invalidità permanente non inferiori al 25%.
Chi ha riportato un’invalidità pari o superiore al 25% della propria capacità lavorativa ed ha
proseguito l’attività lavorativa fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima
pensionabile, potrà beneficiare di un trattamento pensionistico annuo pari esattamente all’ultima retribuzione pensionabile annua percepita. A tali soggetti si applica la disciplina generale in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche prevista per la generalità dei lavoratori. Inoltre, tale importo di pensione beneficia dell’incremento dei dieci anni di contribuzione figurativa di cui sopra.
5) Clausola d’oro
L’art. 7, l. 206/2004 prevede l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività, che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
La “clausola d’oro” deve essere applicata sui trattamenti pensionistici erogati alla vittima
dell’evento terroristico e, al suo decesso, sui trattamenti ai superstiti derivanti.
Dal 1° gennaio 2018, in applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 quater, d.l. 50/2017,
convertito con modificazioni dalla legge 96/2017, “in luogo di quanto previsto dall’articolo 7,
comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è assicurata, ogni anno, la
rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.
6) Esenzione Irpef
L’articolo 3, comma 2 della legge 206/2004 stabilisce l’esenzione totale dall’IRPEF per i trattamenti pensionistici erogati alle vittime degli atti terroristici e ai loro superstiti. Questo beneficio si applica sia alle vittime sia ai familiari superstiti, offrendo una significativa agevolazione fiscale.
7) Trattamento di Fine Rapporto maggiorato
il trattamento di fine rapporto (TFR) o equipollente se lavoratori dipendenti iscritti presso
l’assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS, ovvero è corrisposta un’indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto a favore dei lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, degli iscritti alla Gestione Separata e per i liberi professionisti. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione ed è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Il nostro studio ha un’ esperienza pluriennale nella trattazione di questioni in tema di Vittime del terrorismo.