IL TEMPO E’ GALANTUOMO PER I SERVITORI DELLO STATO

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro conferma l’imprescrittibilità del nuovo Status di Vittima del dovere.

Con la storica sentenza n. 17440 del 30.05.2022 la Corte Suprema di Cassazione – Sez. Lavoro – risolvendo una vivace disputa giurisprudenziale, afferma che la categoria di vittima del dovere ed equiparati ex art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266/2005 costituisce uno status giuridico in senso tecnico e come tale non sia soggetto a termine di prescrizione.

La Suprema Corte con la presente sentenza ha fatto propria l’interpretazione giuridica da sempre sostenuta dal nostro studio sul tema, affermando i seguenti principi di diritto:

“ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status”.

“la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere rientra nell’art. 38 della Costituzione e può legittimamente considerarsi come una delle possibili ‘figure speciali di sicurezza sociale, la cui ratio va individuata nell’apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati”.

“Non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, valendo la categoria di ‘vittima del dovere’ a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall’art. 4, d.P.r. n. 243/2006”.

“la domanda dell’interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di ‘vittima del dovere’, non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all’art. 3, d.P.r. n. 243/2006 (che statuisce che ‘in mancanza di domanda si può procedere d’ufficio’) alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza di diritto di libertà costituzionalmente garantito”.

Ne consegue che tutti colore che ritengono di possedere i requisiti stabiliti dall’art. 1, commi 563 e 564 della legge n. 266/2005 di vittima del dovere e/o equiparato possono presentare  apposita istanza all’Amministrazione per vedersi riconosciuto il nuovo status, anche se sono trascorsi oltre dieci anni dall’entrata in vigore della Legge n. 266/2005,  in quanto i limiti prescrizionali incidono esclusivamente sui singoli ratei delle connesse prestazioni assistenziali previste ex lege.