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PARERE CONSIGLIO DI STATO SU APPLICABILITA’ DELLA RIDUZIONE DEL 50% DELL’EQUO INDENNIZZO PER IL CUMULO CON LA PENSIONE PRIVILEGIATA (n. 1596/2017)

Su richiesta del Ministero dell’interno la Sez. I del Consiglio di Stato ha reso il parere in merito all’interpretazione dell’art.  1, comma 119, l. 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall’art. 1, comma 210, l. 23 dicembre 2015, n. 266, nonché dell’art. 50, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante il regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R.  10 gennaio 1957, n. 3.

Segnatamente il Ministero, in relazione a dubbi interpretativi insorti in sede di predisposizione di un provvedimento concessivo di equo indennizzo in favore degli eredi di un dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, ha formulato il quesito in merito: a) alla base di calcolo dell’equo indennizzo; b) all’applicazione della riduzione del 50% dell’equo indennizzo per cumulo con la pensione privilegiata.


Con riferimento alla prima questione la Sezione ha affermato che per il personale dirigente della Polizia di Stato, in sede di quantificazione dell’equo indennizzo, lo “stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda”, viene in sostanza a coincidere con lo stipendio tabellare iniziale, non potendo considerarsi “stipendio tabellare” quello dovuto ai meccanismi di adeguamento retributivo di cui all’art. 24, comma 1, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

Quanto, invece, all’applicazione della riduzione del 50% dell’equo indennizzo la Sezione ha ritenuto che, pur avendo il dipendente conseguito per la stessa infermità anche la pensione privilegiata, debba essere erogato agli eredi l’importo pieno e non ridotto al 50%, non essendovi stato, vivo il dipendente, cumulo tra pensione privilegiata ed equo indennizzo. Ciò per la decisiva considerazione che – in assenza di specifiche disposizioni sugli eredi del dipendente al quale siano stati attribuiti equo indennizzo e pensione privilegiata – la fattispecie in cui il dipendente cumula – in vita – equo indennizzo e pensione privilegiata, e dunque vengono a cumularsi in capo allo stesso soggetto benefici aventi medesima ratio (quella di ristorare l’interessato per una infermità dipendente da causa di servizio), differisce dalla fattispecie in cui – non più in vita l’interessato – i suoi eredi hanno titolo per successione all’equo indennizzo e iure proprio alla pensione privilegiata (di reversibilità).

 

Per il testo integrale del parere:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ntiw/~edisp/f7epsepoxyen4ceisyozrtetey.html

VITTIME DEL DOVERE E ADEGUAMENTO DEI BENEFICI

Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro ha statuito che la speciale elargizione di cui alla Legge 466/1980 presuppone il riconoscimento dello status di vittima del dovere, secondo la definizione di cui all’art. 1 di detta legge. Conseguentemente, dal riconoscimento dello status di vittima del dovere, deriva il diritto soggettivo all’attribuzione di tutti i benefici che la legge ricollega a tale status e dunque anche i benefici previsti dalla Legge. 266/2005 (riliquidazione speciale elargizione fino alla concorrenza di euro 200.000,00=, speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00= mensili soggetto alla perequazione automatica di cui al d. lgs. 503/92 a decorrere dal 1° gennaio 2008, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo per gli arretrati e il pagamento delle somme conseguentemente spettanti, tra i cui i ratei pregressi).

Circa la possibilità, per l’Amministrazione, di effettuare una compensazione con le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in seguito a transazione di natura civilistica, il Tribunale in questione ha ribadito che la funzione del risarcimento del danno e delle elargizioni e benefici per cui sopra, stante la diversità dei presupposti l’assenza di finalità risarcitoria di questi ultimi, è diversa, tanto da rendere gli stessi pienamente cumulabili e compatibili.

sentenza-vittime-del-dovere-2016