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L’ART. 54 DEL TU. 1092/1973 ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DEI CONTI N. 1 DEL 2021.

Con la Sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, è stata chiarita una volta per tutte l’interpretazione corretta da dare all’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, per i militari e posizioni equiparate con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.

Tutte le questioni giuridiche relative alla corretta applicazione dell’art. 54 del T.U. 1092/1973 sono state risolte, in via nomofilattica, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte dei Conti del 04.01.2021, con l’emanazione del principio di diritto secondo cui “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava una anzianità ricompresa tra i 15 anni e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%” e che, pertanto “l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

In sintesi, il principio di diritto conferma l’indirizzo secondo cui il tenore letterale della disposizione dell’art. 54, comma 1, determina un beneficio oggettivo sul calcolo della pensione del militare che cessa dalla propria attività avendo compiuto anche un solo giorno in più di servizio oltre al quindicesimo anno di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995.

In definitiva il criterio individuato dalla Corte dei Conti, pur restando più favorevole rispetto all’INPS, sgonfia la tesi sino ad oggi maggioritaria delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti che premiava coloro in possesso di un’anzianità tra 15 e 18 anni (ovvero, di 18 anni meno un giorno) al 31.12.1995 con l’aliquota tonda del 44% (2,93%).

A sorpresa, invece, avvantaggia i soggetti con anzianità inferiori a 15 anni al 31.12.1995 ai quali si riconosce un coefficiente di crescita del 2,44% in luogo dell’originario 2,33%.

La sentenza, tuttavia, per quanto abbia cercato di riallineare i rendimenti delle anzianità maturate, trattasi di una pronuncia tesa a trovare un punto di compromesso, che purtroppo aggiunge ulteriore confusione nel panorama previdenziale della categoria rendendo, sempre più necessario  un intervento legislativo sul punto.

Purtroppo, nonostante la suddetta pronuncia, tutt’oggi l’Inps fa fatica ad allinearsi, tant’è che spesso nessun riscontro viene dato alle diffide avanzate dai pensionati militari per l’ottenimento della corretta riliquidazione del trattamento pensionistico secondo l’art. 54, non lasciando loro altra via che adire la competente autorità giudiziaria.

Avv. Francesca Anedda Avv. Isabella Martini