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ASPETTATIVA PER RIDUZIONE QUADRI ANCHE A PERSONALE NON DIRIGENTE

Il decreto legislativo 91/2016, modificando i decreti legislativi del 28.01.2014 nn. 7 e 8, ha introdotto delle novità nel codice dell’ordinamento militare, disponendo

  1.  estensione da 5 a 7 anni l’aspettativa per riduzioni quadri senza imposizione del limite contributivo minimo necessario della cessazione anticipata (i vecchi 40 anni 35+5+ aspettativa di vita), ma è relazionato solo all’età massima pensionabile nel grado e corpo di appartenenza, se non riassorbile da altra P.A. Il procedimento è a domanda.
  2. è d’ufficio a tre anni, invece dei due, dall’età massima per grado e corpo di appartenenza, come precedentemente previsto.

Chi è in ARQ, come citato al comma 3:

  • non percepisce scatti stipendiali o promozioni anche se in valutazione prima della messa in aspettativa;
  • non può essere impiegato in altri Ministeri o stesso Ministero Difesa;
  • percepisce il trattamento economico di cui all’art. 1821 (95% della voce stipendio e 100% indennità integrativa speciale);
  • è in servizio permanente in posizione di aspettativa.

In considerazione di quanto sopra, visto che per il personale non dirigente il limite di età nell’E.I. pensionabile è 60 anni, a mente dell’art. 924 del C.O.M., è corretto interpretare che è possibile fare domanda entro il 31 dicembre dell’anno in cui si maturano i 53 anni di età per essere posto in ARQ il 1° gennaio dell’anno successivo.