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VIA LIBERA PER IL RICALCOLO DELLE PENSIONI PER POLIZIA DI STATO E PENITENZIARIA: LA LEGGE N. 234/2021 RICONOSCE L’APPLICAZIONE DELL’ART. 54 D.P.R. N. 1091/1973 A TUTTE LE FORZE DI POLIZIA RIENTRANTI NEL COMPARTO SICUREZZA.

Il nostro studio è sempre stato contrario alla impostazione fornita dalla giurisprudenza maggioritaria che riteneva non applicabile l’aliquota più favorevole ex art. 54 D.P.R. N. 1091/1973 per il personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile, ritenendo fermamente che il personale ad ordinamento civile dovesse essere destinatario del medesimo trattamento previdenziale previsto per il personale ad ordinamento militare, in quanto anche per i trattamenti di quiescenza deve valere il principio della equità di trattamento a parità di funzioni.

La legge di bilancio n. 234/2021 ha sancito il suddetto principio, per cui tutte le forze di Polizia rientranti nel cd. comparto sicurezza devono essere destinatarie della medesima disciplina pensionistica.

Conseguentemente, dovrà essere rideterminata ex art. 54 DPR. 1091/1973  secondo l’aliquota del 2,44% la quota retributiva del trattamento pensionistico di tipo  misto del personale delle forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco, che hanno maturato al 31.12.1995 meno di 18 anni di contributi, oltre al pagamento degli arretrati sui ratei pensionistici degli ultimi cinque anni.

I ritardi dell’Inps non sono in alcun modo tollerabili, in quanto l’istituto con molteplici circolari ha manifestato l’intenzione di adeguarsi a tale normativa (e prima ancora all’orientamento fatto proprio dalla storica sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale di Appello del 04.01.2021 n. 1), ma ciononostante moltissime pensioni non sono state ancora ricalcolate, mettendo così a rischio di prescrizione i ratei oltre i cinque anni.

Il nostro studio offre assistenza per tutti i soggetti interessati per procedere all’interruzione della prescrizione avviando il procedimento di ricalcolo della pensione, ed in caso di inerzia da parte dell’Inps, per adire la Corte dei Conti e far valere il proprio diritto riconosciuto dalla legge.

RICORSI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA

Con la legge Dini  n. 335 del 1995 il legislatore introduce l’istituto della previdenza complementare anche per il personale militare, ma ad oggi a distanza ormai di 25 anni dalla sua entrata in vigore, tale istituto non trova ancora applicazione.

La  legge Dini di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare sanciva il graduale passaggio dal sistema pensionistico retributivo al sistema contributivo, seguita nel corso del tempo da diverse norme di carattere tecnico e specifico volte a dare attuazione alle novità normative dettate dalla riforma.

Tra queste  si rammenta la legge n. 448/1998 che prevedeva l’istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia.

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ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELL’AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

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Sulla base dell’art. 8 della Legge 124/2015 (Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato) il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 177/2016 che, all’articolo 7, ha previsto l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, che subentra così nell’esercizio delle funzioni già svolte dal citato corpo.

Conseguentemente, è stata disciplinata una riorganizzazione dell’Arma dei Carabinieri, in considerazione, appunto, delle nuove funzioni attribuite (art. 8, comma 2).

Ovviamente, il problema più delicato e che crea maggiori dubbi riguarda i singoli appartenenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, che, inevitabilmente, vedranno il proprio ruolo professionale transitare in una diversa amministrazione.

In particolare, il comma 2 dell’art. 12 dispone espressamente che il Capo del Corpo forestale dello Stato – con propri provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DLG 177/2016 – debba individuare, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l’Amministrazione, tra quelle previste al comma 1 del medesimo articolo, presso la quale assegnare ciascuna unità di personale.

Sulla base di quanto stabilito – e riportato nella tabella a) allegata al decreto legislativo 17, la maggior parte del personale transiterà nell’Arma dei Carabinieri, passando, dunque, dallo status di personale di polizia ad ordinamento civile allo status di militare, con tutte le conseguenze che ne derivano.

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