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VIA LIBERA PER IL RICALCOLO DELLE PENSIONI PER POLIZIA DI STATO E PENITENZIARIA: LA LEGGE N. 234/2021 RICONOSCE L’APPLICAZIONE DELL’ART. 54 D.P.R. N. 1091/1973 A TUTTE LE FORZE DI POLIZIA RIENTRANTI NEL COMPARTO SICUREZZA.

Il nostro studio è sempre stato contrario alla impostazione fornita dalla giurisprudenza maggioritaria che riteneva non applicabile l’aliquota più favorevole ex art. 54 D.P.R. N. 1091/1973 per il personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile, ritenendo fermamente che il personale ad ordinamento civile dovesse essere destinatario del medesimo trattamento previdenziale previsto per il personale ad ordinamento militare, in quanto anche per i trattamenti di quiescenza deve valere il principio della equità di trattamento a parità di funzioni.

La legge di bilancio n. 234/2021 ha sancito il suddetto principio, per cui tutte le forze di Polizia rientranti nel cd. comparto sicurezza devono essere destinatarie della medesima disciplina pensionistica.

Conseguentemente, dovrà essere rideterminata ex art. 54 DPR. 1091/1973  secondo l’aliquota del 2,44% la quota retributiva del trattamento pensionistico di tipo  misto del personale delle forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco, che hanno maturato al 31.12.1995 meno di 18 anni di contributi, oltre al pagamento degli arretrati sui ratei pensionistici degli ultimi cinque anni.

I ritardi dell’Inps non sono in alcun modo tollerabili, in quanto l’istituto con molteplici circolari ha manifestato l’intenzione di adeguarsi a tale normativa (e prima ancora all’orientamento fatto proprio dalla storica sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale di Appello del 04.01.2021 n. 1), ma ciononostante moltissime pensioni non sono state ancora ricalcolate, mettendo così a rischio di prescrizione i ratei oltre i cinque anni.

Il nostro studio offre assistenza per tutti i soggetti interessati per procedere all’interruzione della prescrizione avviando il procedimento di ricalcolo della pensione, ed in caso di inerzia da parte dell’Inps, per adire la Corte dei Conti e far valere il proprio diritto riconosciuto dalla legge.

L’ART. 54 DEL TU. 1092/1973 ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DEI CONTI N. 1 DEL 2021.

Con la Sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, è stata chiarita una volta per tutte l’interpretazione corretta da dare all’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, per i militari e posizioni equiparate con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.

Tutte le questioni giuridiche relative alla corretta applicazione dell’art. 54 del T.U. 1092/1973 sono state risolte, in via nomofilattica, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte dei Conti del 04.01.2021, con l’emanazione del principio di diritto secondo cui “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava una anzianità ricompresa tra i 15 anni e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%” e che, pertanto “l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

In sintesi, il principio di diritto conferma l’indirizzo secondo cui il tenore letterale della disposizione dell’art. 54, comma 1, determina un beneficio oggettivo sul calcolo della pensione del militare che cessa dalla propria attività avendo compiuto anche un solo giorno in più di servizio oltre al quindicesimo anno di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995.

In definitiva il criterio individuato dalla Corte dei Conti, pur restando più favorevole rispetto all’INPS, sgonfia la tesi sino ad oggi maggioritaria delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti che premiava coloro in possesso di un’anzianità tra 15 e 18 anni (ovvero, di 18 anni meno un giorno) al 31.12.1995 con l’aliquota tonda del 44% (2,93%).

A sorpresa, invece, avvantaggia i soggetti con anzianità inferiori a 15 anni al 31.12.1995 ai quali si riconosce un coefficiente di crescita del 2,44% in luogo dell’originario 2,33%.

La sentenza, tuttavia, per quanto abbia cercato di riallineare i rendimenti delle anzianità maturate, trattasi di una pronuncia tesa a trovare un punto di compromesso, che purtroppo aggiunge ulteriore confusione nel panorama previdenziale della categoria rendendo, sempre più necessario  un intervento legislativo sul punto.

Purtroppo, nonostante la suddetta pronuncia, tutt’oggi l’Inps fa fatica ad allinearsi, tant’è che spesso nessun riscontro viene dato alle diffide avanzate dai pensionati militari per l’ottenimento della corretta riliquidazione del trattamento pensionistico secondo l’art. 54, non lasciando loro altra via che adire la competente autorità giudiziaria.

Avv. Francesca Anedda Avv. Isabella Martini

RICORSI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA

Con la legge Dini  n. 335 del 1995 il legislatore introduce l’istituto della previdenza complementare anche per il personale militare, ma ad oggi a distanza ormai di 25 anni dalla sua entrata in vigore, tale istituto non trova ancora applicazione.

La  legge Dini di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare sanciva il graduale passaggio dal sistema pensionistico retributivo al sistema contributivo, seguita nel corso del tempo da diverse norme di carattere tecnico e specifico volte a dare attuazione alle novità normative dettate dalla riforma.

Tra queste  si rammenta la legge n. 448/1998 che prevedeva l’istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia.

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L’ART. 54 D.P.R. n. 1092/1973 SI APPLICA IN FAVORE DI TUTTI I MILITARI IN PENSIONE CON IL C.D. “SISTEMA MISTO”, ANCHE PER COLORO CHE AL 31.12.1995 NON HANNO RAGGIUNTO I QUINDICI ANNI DI SERVIZIO UTILE.

La giustizia della Corte dei Conti a colpi di sentenza è riuscita a piegare l’INPS all’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 non solo per i militari in pensione che si sono arruolati negli anni 1981-1982-1983, ma per tutti i militari in pensione con il c.d. “sistema misto”.

Nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole ai ricorrenti, l’INPS continua a rigettare le domande avanzate per l’ottenimento del ricalcolo delle pensioni secondo l’aliquota prevista dall’art. 54 del DPR sopra cit., continuando a ritenere erroneamente che per i militari in pensione con il “sistema misto” – ovvero tutti gli arruolati in qualsiasi corpo militare che alla data del 31.12.1995 abbiano maturato meno di 18 anni di servizio utile, e che per tale ragione non rientrano nel cd. sistema retributivo – debba applicarsi l’aliquota contributiva prevista per il personale civile dall’art. 44 del DPR della misura del 35%, anziché quella corretta del 44% prevista per il personale militare dall’art. 54 del DPR.

Molteplici sono le pronunce sia delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti territoriali, sia delle Sezioni Centrali di Appello, che hanno riconosciuto il diritto del militare, che maturi il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio, alla applicazione della aliquota del 44% della base pensionabile ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 1092/1973, in quanto la disposizione in oggetto non ha carattere speciale, e di conseguenza trova applicazione per tutto il personale militare che abbia cessato dal servizio con trattamento pensionistico c.d. misto.

Tra le tante sentenze si segnala una delle ultime: la sentenza n. 73/2020 della I Sez. centrale giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti, che si è pronunciata confermando la sentenza di primo grado, favorevole nel riconoscere l’applicabilità dell’art. 54 del DPR 1092/1973 ad un militare in pensione con il sistema misto, che al 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità pari a sei anni e due mesi.

Al momento attuale, purtroppo, l’INPS continua a respingere le domande di ricalcolo e riliquidazione della pensione, conformemente all’art. 54 del DPR 1092/1973, con la conseguenza che per ottenere il suddetto beneficio l’unica strada è presentare ricorso giurisdizionale dinanzi alla competente Corte dei Conti.

 

Avv. Isabella Martini                              Avv. Francesca Anedda