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RICORSI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA

Con la legge Dini  n. 335 del 1995 il legislatore introduce l’istituto della previdenza complementare anche per il personale militare, ma ad oggi a distanza ormai di 25 anni dalla sua entrata in vigore, tale istituto non trova ancora applicazione.

La  legge Dini di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare sanciva il graduale passaggio dal sistema pensionistico retributivo al sistema contributivo, seguita nel corso del tempo da diverse norme di carattere tecnico e specifico volte a dare attuazione alle novità normative dettate dalla riforma.

Tra queste  si rammenta la legge n. 448/1998 che prevedeva l’istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia.

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L’ART. 54 D.P.R. n. 1092/1973 SI APPLICA IN FAVORE DI TUTTI I MILITARI IN PENSIONE CON IL C.D. “SISTEMA MISTO”, ANCHE PER COLORO CHE AL 31.12.1995 NON HANNO RAGGIUNTO I QUINDICI ANNI DI SERVIZIO UTILE.

La giustizia della Corte dei Conti a colpi di sentenza è riuscita a piegare l’INPS all’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 non solo per i militari in pensione che si sono arruolati negli anni 1981-1982-1983, ma per tutti i militari in pensione con il c.d. “sistema misto”.

Nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole ai ricorrenti, l’INPS continua a rigettare le domande avanzate per l’ottenimento del ricalcolo delle pensioni secondo l’aliquota prevista dall’art. 54 del DPR sopra cit., continuando a ritenere erroneamente che per i militari in pensione con il “sistema misto” – ovvero tutti gli arruolati in qualsiasi corpo militare che alla data del 31.12.1995 abbiano maturato meno di 18 anni di servizio utile, e che per tale ragione non rientrano nel cd. sistema retributivo – debba applicarsi l’aliquota contributiva prevista per il personale civile dall’art. 44 del DPR della misura del 35%, anziché quella corretta del 44% prevista per il personale militare dall’art. 54 del DPR.

Molteplici sono le pronunce sia delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti territoriali, sia delle Sezioni Centrali di Appello, che hanno riconosciuto il diritto del militare, che maturi il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio, alla applicazione della aliquota del 44% della base pensionabile ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 1092/1973, in quanto la disposizione in oggetto non ha carattere speciale, e di conseguenza trova applicazione per tutto il personale militare che abbia cessato dal servizio con trattamento pensionistico c.d. misto.

Tra le tante sentenze si segnala una delle ultime: la sentenza n. 73/2020 della I Sez. centrale giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti, che si è pronunciata confermando la sentenza di primo grado, favorevole nel riconoscere l’applicabilità dell’art. 54 del DPR 1092/1973 ad un militare in pensione con il sistema misto, che al 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità pari a sei anni e due mesi.

Al momento attuale, purtroppo, l’INPS continua a respingere le domande di ricalcolo e riliquidazione della pensione, conformemente all’art. 54 del DPR 1092/1973, con la conseguenza che per ottenere il suddetto beneficio l’unica strada è presentare ricorso giurisdizionale dinanzi alla competente Corte dei Conti.

 

Avv. Isabella Martini                              Avv. Francesca Anedda