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ASPETTATIVA PER RIDUZIONE QUADRI ANCHE A PERSONALE NON DIRIGENTE

Il decreto legislativo 91/2016, modificando i decreti legislativi del 28.01.2014 nn. 7 e 8, ha introdotto delle novità nel codice dell’ordinamento militare, disponendo

  1.  estensione da 5 a 7 anni l’aspettativa per riduzioni quadri senza imposizione del limite contributivo minimo necessario della cessazione anticipata (i vecchi 40 anni 35+5+ aspettativa di vita), ma è relazionato solo all’età massima pensionabile nel grado e corpo di appartenenza, se non riassorbile da altra P.A. Il procedimento è a domanda.
  2. è d’ufficio a tre anni, invece dei due, dall’età massima per grado e corpo di appartenenza, come precedentemente previsto.

Chi è in ARQ, come citato al comma 3:

  • non percepisce scatti stipendiali o promozioni anche se in valutazione prima della messa in aspettativa;
  • non può essere impiegato in altri Ministeri o stesso Ministero Difesa;
  • percepisce il trattamento economico di cui all’art. 1821 (95% della voce stipendio e 100% indennità integrativa speciale);
  • è in servizio permanente in posizione di aspettativa.

In considerazione di quanto sopra, visto che per il personale non dirigente il limite di età nell’E.I. pensionabile è 60 anni, a mente dell’art. 924 del C.O.M., è corretto interpretare che è possibile fare domanda entro il 31 dicembre dell’anno in cui si maturano i 53 anni di età per essere posto in ARQ il 1° gennaio dell’anno successivo.

ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELL’AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

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Sulla base dell’art. 8 della Legge 124/2015 (Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato) il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 177/2016 che, all’articolo 7, ha previsto l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, che subentra così nell’esercizio delle funzioni già svolte dal citato corpo.

Conseguentemente, è stata disciplinata una riorganizzazione dell’Arma dei Carabinieri, in considerazione, appunto, delle nuove funzioni attribuite (art. 8, comma 2).

Ovviamente, il problema più delicato e che crea maggiori dubbi riguarda i singoli appartenenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, che, inevitabilmente, vedranno il proprio ruolo professionale transitare in una diversa amministrazione.

In particolare, il comma 2 dell’art. 12 dispone espressamente che il Capo del Corpo forestale dello Stato – con propri provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DLG 177/2016 – debba individuare, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l’Amministrazione, tra quelle previste al comma 1 del medesimo articolo, presso la quale assegnare ciascuna unità di personale.

Sulla base di quanto stabilito – e riportato nella tabella a) allegata al decreto legislativo 17, la maggior parte del personale transiterà nell’Arma dei Carabinieri, passando, dunque, dallo status di personale di polizia ad ordinamento civile allo status di militare, con tutte le conseguenze che ne derivano.

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ALLOGGI DI SERVIZIO E REVOCA CONCESSIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha affrontato la questione inerente la decadenza dalla concessione di un alloggio di servizio in seguito all’assunzione di un ulteriore incarico nell’ambito dell’Amministrazione stessa che prevede autonomo atto concessorio sulla base di tale ultimo incarico, e la successiva revoca della concessione al momento del venir meno di tale ultimo incarico.

Nella specie, un Ufficiale della Marina Militare aveva ricevuto l’assegnazione dell’alloggio ASI ex art. 326 COM in dipendenza dell’incarico di docente dell’Accademia Navale; a tale incarico si era aggiunto successivamente quello di Comandante della nave Stella Polare, pur permanendo il primo.

L’amministrazione aveva, quindi, invitato l’Ufficiale in questione a stipulare nuova concessione di alloggio ex art. 323 COM.

Alla scadenza di tale ultimo incarico, l’Ufficiale era stato invitato a lasciare l’alloggio demaniale per cessazione dell’incarico di Comandante della nave Stella Polare, pur continuando a permanere nella docenza all’Accademia Navale.

Il TAR Toscana si esprime nel senso che il primo incarico – quello di docente – non era venuto meno a seguito del successivo comando al medesimo affidato, di talchè non sussisteva il presupposto per la revoca della pregressa concessione né la necessità di attribuzione ad altro titolo del medesimo alloggio.sentenza-alloggio-di-servizio-tar-toscana-2016

VITTIME DEL DOVERE E ADEGUAMENTO DEI BENEFICI

Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro ha statuito che la speciale elargizione di cui alla Legge 466/1980 presuppone il riconoscimento dello status di vittima del dovere, secondo la definizione di cui all’art. 1 di detta legge. Conseguentemente, dal riconoscimento dello status di vittima del dovere, deriva il diritto soggettivo all’attribuzione di tutti i benefici che la legge ricollega a tale status e dunque anche i benefici previsti dalla Legge. 266/2005 (riliquidazione speciale elargizione fino alla concorrenza di euro 200.000,00=, speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00= mensili soggetto alla perequazione automatica di cui al d. lgs. 503/92 a decorrere dal 1° gennaio 2008, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo per gli arretrati e il pagamento delle somme conseguentemente spettanti, tra i cui i ratei pregressi).

Circa la possibilità, per l’Amministrazione, di effettuare una compensazione con le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in seguito a transazione di natura civilistica, il Tribunale in questione ha ribadito che la funzione del risarcimento del danno e delle elargizioni e benefici per cui sopra, stante la diversità dei presupposti l’assenza di finalità risarcitoria di questi ultimi, è diversa, tanto da rendere gli stessi pienamente cumulabili e compatibili.

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